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ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA BANCA, SOLO SE PROVA DI AVER AGITO SENZA COLPA

Tra i vari incarichi del Presidente di una Banca o società finanziaria, è possibile annoverare anche quelli relativi alla trasparenza bancaria, questo è quanto traspare da una recente Sentenza della Corte di Cassazione, n. 5356/2018, depositata il 7 marzo 2018.


Il caso in esame entrava nella sfera giudiziale dopo il deposito, da parte di un A.D. di una banca, dell’opposizione ad un provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d’Italia, attraverso il quale gli era stata inflitta una sanzione di Euro 65.000,00. Le violazioni normative contestate erano riferibili a “responsabilità per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e all’inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza”.


La Corte d’Appello di Roma respingeva il ricorso e, per tale ragione, il presidente adiva la Cassazione sulla base di due motivi riguardanti, in primis, la mancanza di prova da parte di Banca d’Italia dell’illecito amministrativo e, in secundis, per l’asserita “nuova” contestazione relativa alla mancanza di un modello organizzativo interno.


La Suprema Corte ha ribadito che le prove a carico del Presidente della Banca erano particolarmente significative: “che hanno evidenziato specifiche carenze in tema di organizzazione e di controlli interni (insufficienza dell’audit interno, scadimenti del portafoglio creditizio, …) e la violazione in materia di trasparenza (assenza di distinti fogli informativi per ciascuna tipologia di contratto..)”. Inoltre, la Corte ha ribadito che la normativa in materia “pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa”.

Alla luce di ciò, i Giudici della Cassazione hanno respinto tutte le richieste dell’AD della Banca condannandolo alla rifusione di un importo superiore a 4.000,00 Euro e confermando la sanzione di 65.000,00 Euro.



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Studio Legale Bruschi


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