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Distruggere o sottrarre dati dal PC aziendale integra anche la condotta penale per la Cassazione

Per la Corte di Cassazione, che si è espressa per mezzo della sentenza n. 33809 del 12 novembre 2021, il dirigente dell’azienda che sottrae e/o distrugge dati facenti parte del patrimonio aziendale commette illecito civile e penale.


Tale tipologia di condotta si configura, per la Corte, in primis in una violazione della norma civile posta a tutela dell’interesse privato, in questo caso in forma di lesione del patrimonio aziendale, costituendo altresì ragionevole e giustificata causa di licenziamento; ed in secondo luogo nel reato di “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”, così come previsto dall’articolo 635 bis del Codice penale.


La Suprema Corte rigetta, inoltre, l’ipotesi di non utilizzabilità dei dati probatori, acquisiti dall’azienda tramite ricorso a perito informatico esperto, e riguardanti nello specifico un account privato dell’ex dipendente. L’ipotesi era stata avanzata dalla Corte Territoriale, nella formulazione del giudizio d’appello, per la quale non sussisteva alcun illecito a carico dell’ex dirigente, in quanto non disponibile a suo sostegno prova alcuna, se non quella ottenuta in violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni. Il giudizio raggiunto in secondo grado non è condiviso dalla Cassazione che ribadisce, con questa sentenza, come, nei limiti di tempi e finalità relativi al perseguimento dello scopo, il diritto di difesa in giudizio prevalga su quello di inviolabilità della corrispondenza, in ottemperanza all’art. 24 d.lg. 196/2003 (Codice della Privacy).


Nel caso in questione il dipendente, che aveva ricoperto, fino a sue dimissioni per motivi familiari nel 2013, ruolo di direttore commerciale all’interno dell’azienda, era stato accusato di aver formattato i dati del pc aziendale a lui precedentemente affidato, e di aver ceduto a soggetti terzi e concorrenti informazioni su alcuni processi tecnici/produttivi aziendali, strettamente confidenziali. Condannato dal tribunale in primo grado, era stato poi assolto in appello; decisione, quest’ultima, contro cui l’azienda aveva deciso di presentare ricorso, poi accolto, in Cassazione.


Per la Corte, dunque, non sussiste alcun presupposto che giustifichi la non utilizzabilità dei mezzi di prova acquisiti, in quanto considerabili essenziali, in questo caso, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Risultano, altresì, integrabili, per gli ermellini, nella condotta del ex dirigente, sia l’illecito civile che quello penale.


Per studio MB

Roberto Costa



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