Da qualche mese è in vigore il Decreto Trasparenza, D.lgs. 104/2022, il quale ha imposto alle imprese di adeguarsi alle nuove comunicazioni da fornire soprattutto ai propri dipendenti. Avevamo già visto, in un precedente articolo, alcune delle informazioni da fornire ai lavoratori soprattutto in materia di instaurazione del rapporto e quindi riguardante i dati da trascrivere nel contratto di lavoro.
Oggi invece prendiamo il considerazione l’invio all’estero, presso altra sede dell’azienda, di un proprio lavoratore. Tale caso è disciplinato originariamente dall’art. 2 del d.lgs. 152/1997 e così modificato dal Decreto Trasparenza: “i datori di lavoro che distacchino un proprio dipendente al di fuori dell’Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi saranno tenuti a informare lo stesso dipendente, per iscritto e prima della partenza, non solo di ogni variazione agli elementi oggetto di informativa obbligatoria al momento dell’assunzione, ma anche su: il Paese o i Paesi di destinazione e le disposizioni in materia di retribuzione vigenti negli stessi; la durata del distacco; la valuta in cui sarà corrisposta la retribuzione; le eventuali ulteriori prestazioni in denaro o in natura che l’impresa riconoscerà, incluse le indennità dovute; le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.”
Obblighi similari sussistono anche nel caso in cui il dipendente non sia distaccato totalmente, ma inviato solo temporaneamente (per un periodo massimo di quattro settimane consecutive) all’estero.
I doveri delle imprese nei confronti del dipendente sono quindi sempre maggiori e a tutela di quest’ultimo.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
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