top of page

DATA PROTECTION OFFICER: FIGURA OBBLIGATORIA IN AZIENDA ENTRO IL 25 MAGGIO 2018, PER EVITARE PESANTI

Immagine del redattore: Studio Legale BruschiStudio Legale Bruschi

Aggiornamento: 8 feb 2018

Il Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016 dovrà essere applicato dagli stati membri entro il 25 maggio 2018. Sono numerose le novità introdotte da tale fonte normativa, ma quella che più interessa alcune realtà aziendali e pubbliche italiane riguarda l’inserimento obbligatorio della figura professionale del Data Protection Officer (D.P.O. o responsabile dati).


Nello specifico, coloro i quali corrispondano ai criteri individuati dall’Unione Europea e siano soggetti all’obbligo di nomina del DPO, ma non si attivino entro la scadenza, incorreranno in p

esanti sanzioni. L’art. 83 del predetto Regolamento prevede due tipi diversi di sanzioni, in relazione alla tipologia e gravità di violazione delle norme:

- sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000,00 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

- sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000,00 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.


Quanto alla figura del DPO, egli dovrà essere esperto in materia di protezione dei dati e operare quale soggetto autonomo e indipendente (evitando conflitti di interesse). I compiti del Responsabile dati sono complessi e numerosi, in quanto egli dovrà anche fungere da contatto tra la società all’interno della quale opera e il Garante della Privacy.


Lo Studio rende disponibili alcune sue risorse alla copertura del ruolo di Data Protection Officer in outsourcing. Per motivi organizzativi, le realtà interessate sono pregate di contattare il team dello Studio entro il 28 febbraio 2018.


Studio Legale Bruschi

0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

DATA BREACH E RISARCIMENTO

PUBBLICATO L'ARTICOLO DEL NOSTRO STUDIO SULL'ALLEGATO NORME E TRIBUTI DEL SOLE 24 ORE. LEGGIBILE AL SEGUENTE LINK...

Comments


bottom of page