top of page

CORONAVIRUS E LOCAZIONI ABITATIVE: COME INCIDE L’EPIDEMIA SUL CANONE MENSILE?

L'emergenza sanitaria del Covid-19 ha reso difficoltoso per molte famiglie italiane provvedere al versamento del canone di locazione mensile. In mancanza di un provvedimento normativo ad hoc che preveda uno sconto sugli affitti per il coronavirus, come ci si comporta?


Il primario obbligo del conduttore è quello di provvedere al tempestivo pagamento del canone di locazione, ma l’eccezionale evento del Covid-19 ha reso questa obbligazione non sempre di facile adempimento, anche per chi si è sempre dimostrato rispettoso dei suoi doveri verso il proprio locatore.


Non c’è ancora alcun provvedimento normativo, tuttavia, che autorizzi l’inquilino a sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito e nemmeno di autoridursene la misura. Pertanto, alla luce del duro periodo, la soluzione deve essere raggiunta attraverso un accordo tra le parti del rapporto di locazione: il conduttore, interessato a continuare ad occupare la propria abitazione, e il locatore, anch’egli propenso a mantenere in vita il contratto per evitare di rimanere ancor più penalizzato da una progressiva morosità del suo inquilino.


L’art. 1467 c.c. offre, a tal proposito, un valido rimedio quando, a seguito di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la prestazione dovuta da una parte del contratto, appunto il pagamento del canone, diventa eccessivamente onerosa. Esclusa infatti, almeno con riguardo alle locazioni abitative, la volontà delle parti di risolvere il contratto, ecco la possibilità di decidere liberamente di modificare, temporaneamente o in modo definitivo, le condizioni del contratto, eliminando lo squilibrio che il Covid-19 ha creato tra le reciproche prestazioni e riportando il contratto ad un giusto rapporto di scambio.


Il conduttore, può quantomeno, legittimamente richiedere di ritardare il pagamento rispetto alla scadenza prevista in contratto, trattandosi di un inadempimento incolpevole provocato da un’ impossibilità sopravvenuta e, si auspica, temporanea in quanto destinata a durare sino al termine dell’emergenza Coronavirus: il tutto senza addebito di interessi e/o di penali in genere, così come previsto dall’art. 1256, comma 2°, c.c..


Resta, inoltre, aperta la possibilità di concordare ulteriori nuove condizioni contrattuali, potrà avanzare per primo una bozza dell’accordo da valutare e stringere con il proprio locatore.


Dunque, si prospetta sia la possibilità di una equa riduzione del canone per tutto il periodo in cui permarrà il pericolo virus, termine quest’ultimo però difficile per ora da prevedersi e dunque probabilmente foriero di futuri contenziosi giudiziari, se non ben individuato, ma anche la prospettiva, per tutto quanto esposto preferibile, della stipula di un nuovo contratto a condizioni più confacenti alla nuova realtà che si presenterà purtroppo sul mercato delle locazioni abitative e commerciali dopo l’eccezionale fenomeno del Covid-19.


Considerato il continuo e repentino mutamento delle decisioni nazionali in tema di emergenza sanitaria Covid-19, la Studio Legale MB & Partners, con l'Avv. Maria Bruschi, tiene monitorati per voi l’andamento e le novità in merito.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, consultate le nostre news ed iscrivetevi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.


Studio Legale Bruschi


0 commenti
bottom of page