La giurisdizione italiana prevede che per le persone fisiche e gli enti di ogni tipo di nazionalità extra
europea possano compiere una determinata attività giuridica in Italia solo se la controparte straniera
preveda la possibilità di svolgere la medesima attività nel suo stato. È questa la cosiddetta
“condizione di reciprocità”, recata dall’articolo 16 delle preleggi la cui violazione comporta la
radicale nullità del contratto stipulato dallo straniero in Italia. In sostanza, in caso di mancanza della
reciprocità, il nostro ordinamento non gli riconosce la capacità giuridica e quindi la capacità di
stipulare contratti.
In merito a questa tematica, il Tribunale di Vicenza con la sentenza 884 del 18 maggio scorso, ha
dichiarato nullo l’acquisto immobiliare effettuato da un cittadino svizzero in Italia, in quanto il
cittadino italiano in Svizzera può comprare solo locali a uso commerciale o case di vacanza di
estensione non superiore a 200 metri quadrati e dotate di un’area di pertinenza di estensione non
superiore a mille metri quadrati: il Tribunale ha accertato che queste due ultime prescrizioni erano
state violate nel contratto poi fulminato con la dichiarazione di nullità. La questione della
condizione di reciprocità è di particolare rilevanza in questo periodo poiché, a causa della guerra, i
cittadini e gli enti di nazionalità russa sono colpiti dalle “sanzioni” che ne limitano variamente
l’attività. Tuttavia si tratta di un argomento di perdurante attualità, in quanto continuamente si ha a
che fare con essa, stante il numero elevato dei casi in cui le persone fisiche e le entità straniere
operano in Italia. La condizione di reciprocità si intende verificata quando tra l’Italia e lo Stato di
provenienza dello straniero esistano trattati, caso per caso variamente denominati, finalizzati a
favorire la promozione e la protezione dei reciproci investimenti. Il caso più noto è quello
dell’accordo con la Cina del 1985, ma in passato si parlò molto anche degli investimenti libici nella
Fiat, nella Juventus e in Unicredit, in virtù dell’accordo Italia-Libia del 2000 e di quello di Abu
Dhabi sempre in Unicredit reso possibile dall’accordo Italia-Emirati Arabi Uniti del 1995.
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Dott.ssa Margherita Susanna
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