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CONDIZIONE DI RECIPROCITA’: NEGOZIO GIURIDICO NULLO SE QUESTA VIENE VIOLATA

La giurisdizione italiana prevede che per le persone fisiche e gli enti di ogni tipo di nazionalità extra

europea possano compiere una determinata attività giuridica in Italia solo se la controparte straniera

preveda la possibilità di svolgere la medesima attività nel suo stato. È questa la cosiddetta

“condizione di reciprocità”, recata dall’articolo 16 delle preleggi la cui violazione comporta la

radicale nullità del contratto stipulato dallo straniero in Italia. In sostanza, in caso di mancanza della

reciprocità, il nostro ordinamento non gli riconosce la capacità giuridica e quindi la capacità di

stipulare contratti.


In merito a questa tematica, il Tribunale di Vicenza con la sentenza 884 del 18 maggio scorso, ha

dichiarato nullo l’acquisto immobiliare effettuato da un cittadino svizzero in Italia, in quanto il

cittadino italiano in Svizzera può comprare solo locali a uso commerciale o case di vacanza di

estensione non superiore a 200 metri quadrati e dotate di un’area di pertinenza di estensione non

superiore a mille metri quadrati: il Tribunale ha accertato che queste due ultime prescrizioni erano

state violate nel contratto poi fulminato con la dichiarazione di nullità. La questione della

condizione di reciprocità è di particolare rilevanza in questo periodo poiché, a causa della guerra, i

cittadini e gli enti di nazionalità russa sono colpiti dalle “sanzioni” che ne limitano variamente

l’attività. Tuttavia si tratta di un argomento di perdurante attualità, in quanto continuamente si ha a

che fare con essa, stante il numero elevato dei casi in cui le persone fisiche e le entità straniere

operano in Italia. La condizione di reciprocità si intende verificata quando tra l’Italia e lo Stato di

provenienza dello straniero esistano trattati, caso per caso variamente denominati, finalizzati a

favorire la promozione e la protezione dei reciproci investimenti. Il caso più noto è quello

dell’accordo con la Cina del 1985, ma in passato si parlò molto anche degli investimenti libici nella

Fiat, nella Juventus e in Unicredit, in virtù dell’accordo Italia-Libia del 2000 e di quello di Abu

Dhabi sempre in Unicredit reso possibile dall’accordo Italia-Emirati Arabi Uniti del 1995.


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Dott.ssa Margherita Susanna



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