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COMMISSIONE BANCHE: VIGILANZA INEFFICACE

Aggiornamento: 8 feb 2018

Martedì 30 gennaio 2018 la Commissione d’inchiesta sulle Banche ha cessato la propria attività votando a maggioranza una relazione conclusiva. Posto che il tentativo di approvazione di una relazione unitaria non ha incontrato l’ampia convergenza tra i diversi gruppi politici, il Presidente Casini ha affidato al vice presidente Marino la stesura di una relazione di maggioranza, invitando contestualmente gli altri gruppi ad allegare le loro proposte.


Ciò premesso, quello che emerge dalla lettura del documento è la debole e inefficiente azione di vigilanza che ha costituito la causa di molte crisi bancarie con conseguente azzeramento dei risparmi di migliaia di persone.

Si legge nella relazione che “… nello scenario che ha caratterizzato l’ultimo decennio, l’esercizio dell’attività di vigilanza non si è dimostrato del tutto efficace. La Commissione è giunta a ritenere che in tutti i sette casi le attività di vigilanza sia sul sistema bancario (Banca d’Italia) che sui mercati finanziari (Consob) si sono rivelate non sufficientemente efficaci ai fini della tutela del risparmio.”

E ancora: “Peraltro la Consob, dotata di maggiori poteri (rispetto a Banca d’Italia), non pare averli utilizzati adeguatamente (avendoli attivati in due sole occasioni) né aver, di fatto, conseguito risultati significativi. Gli interventi attuati dalla Consob non hanno portato all’individuazione tempestiva di quelle criticità che solo l’Autorità Giudiziaria ha poi accertato, quando ormai i fatti contestati si erano da tempo consumati.

La disamina e l’approfondimento di alcuni eventi che hanno contraddistinto l’azione della vigilanza, ha fatto emergere, nell’ambito dell’inchiesta, oggettive debolezze nella collaborazione e nello scambio reciproco di informazioni rilevanti tra i due organismi.”


A tal proposito è opportuno ricordare come la disciplina vigente precisi gli obiettivi della vigilanza, preveda un obbligo di collaborazione reciproca tra le varie autorità e di comunicazione delle notizie acquisite (si veda per es. art 4, 5, 7 bis del T.U.F.; art. 7, art. 54 co. 5 del T.U.B.).

Da ciò ne consegue che, in questi anni, tutte le attività di vigilanza sono state svolte in modo carente dagli Organi citati. Non è un caso infatti che, al di là del colore politico, tutti i membri della Commissione si siano dimostrati concordi sul punto.


Ciò lascia pertanto aperto un importante scenario ovvero la possibilità di dare avvio ad un’azione collettiva nei confronti degli Organi di Vigilanza, i quali non hanno correttamente e tempestivamente ottemperato al loro dovere.


Lo Studio, assieme ad un gruppo di colleghi altamente specializzati, sta già perfezionando le proprie strategie sotto questo profilo e procederà quanto prima a contattare personalmente i propri clienti.


Invitiamo infine, coloro che fossero interessati ad agire in questa direzione, a prendere contatti col nostro Team.


Studio Legale Bruschi


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