Il caro energia è un tema all’ordine del giorno, e negli ultimi giorni si è affrontato l’argomento di come difendersi dalle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura da parte delle grandi società.
In particolare, l’Antitrust (AGCM) sta lavorando per vietare agli operatori di fare modifiche ai contratti già in essere e nello specifico di aumentare i prezzi. L’aumento infatti è illegittimo ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 115 del 9 agosto 2022, convertito nel Ddl 2685/2022 (Aiuti Bis).
Nel dettaglio, viene specificato che se al consumatore arriva l’avviso di modifica la prima cosa da fare è inviare un reclamo via PEC o con raccomandata a/r al proprio operatore il quale ha trenta giorni solari per rispondere al reclamo. Se non risponde si può ricorrere allo strumento di conciliazione delle controversie o rivolgersi ad un professionista.
Ricordiamo tuttavia che l’Antitrust e il D.L. Aiuti Bis, intervengono solo per i contratti in essere e non possono operare invece per i contratti in scadenza che prevedono da parte della società una proposta di rinnovo che, visto il periodo, sarà sicuramente più elevata rispetto alla precedente, o in quei contratti a tempo “indeterminato” che nell’accordo tra le parti contengono di consueto, un aggiornamento periodico dei prezzi della componente energia.
Evidenziamo comunque la possibilità e facoltà di recesso dal contratto di fornitura.
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