Nel 2017 Consob aveva imposto una sanzione pecuniaria di euro 160 mila all’ex direttore generale dell’ormai fallita Banca Popolare di Vicenza. La sanzione era stata irrogata in quanto egli aveva realizzato una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti i titoli presenti nel Fondo Acquisto Azioni Proprie. “Attività qualificata come vera e propria offerta al pubblico di prodotti finanziari, senza però la preventiva pubblicazione del prospetto informativo”.
In particolare, BPVi “aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti”.
L’ex direttore aveva successivamente fatto ricorso per evitare di pagare la pena, tuttavia lo scorso 18 ottobre con l’Ordinanza 30499, la Cassazione ha respinto tale ricorso, obbligando il colpevole al pagamento e definendo che “in conformità al disposto dell'articolo 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
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