BONUS RISTRUTTURAZIONI: IL BONIFICO ORDINARIO È ANCORA VALIDO? SOLO CON LA DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA

- 15 set
- Tempo di lettura: 1 min

Hai eseguito lavori di ristrutturazione e hai pagato con un bonifico ordinario anziché con il classico “bonifico parlante”?
È naturale chiedersi se, in questo caso, sia ancora possibile usufruire della detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR. La risposta è positiva, ma con una condizione ben precisa: è indispensabile che l’impresa che ha eseguito i lavori rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando che gli importi ricevuti sono stati registrati nella propria contabilità e concorrono alla determinazione del reddito.
Non basta dunque la sola fattura o il pagamento. La procedura semplificata è ammessa dall’Agenzia delle Entrate, secondo quanto precisato nella Circolare 43/E del 2016 e confermato nella Circolare 17/E del 2023. Questa eccezione consente di recuperare il diritto alla detrazione anche in presenza di errori nel pagamento, come la mancanza della causale normativa, del codice fiscale del beneficiario della detrazione o della partita IVA dell’impresa.
Cosa fare, quindi, se ci si accorge di aver usato un bonifico errato? Se possibile, è consigliabile annullare il pagamento e ripeterlo correttamente. Se ciò non è fattibile, la dichiarazione dell’impresa diventa uno strumento fondamentale per regolarizzare la situazione. Deve essere redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e conservata con attenzione in caso di controlli.
Una formalità in apparenza semplice, ma che può fare la differenza tra ottenere o perdere un beneficio fiscale rilevante.
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