Il bitcoin e più in generale le cripto valute, devono essere sottoposte alle regole degli articolo 91 e ss. del TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) in quanto considerate “strumento finanziario”. È quanto disposto nella sentenza n. 44378 depositata lo scorso 22 novembre dalla corte di Cassazione.
La Corte ha precisato che “ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha un’attività soggetta agli adempimenti di cui agli articoli 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra il reato di cui all’art. 166, comma 1, lettera c) TUF (“è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato: … c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento”).
Invitiamo dunque tutti i nostri lettori che investono in criptovalute di prestare molta attenzione a tutte le normative in materia.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
Dott.ssa Roberta Girardi
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