Notizie positive sul fronte delle condanne.
Continuano ad arrivare le sentenze di condanna sui casi di Banca Nuova Spa che impongono di risarcire importanti cifre a Intesa San Paolo quale cessionaria di Banca Nuova Spa.
Attenzione però che si tratta di un caso ben diverso rispetto ai risparmiatori che hanno acquistato nelle normali filiali di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che hanno interessato gli azionisti veneti e in generale del nord Italia.
I Giudici che si sono ad oggi espressi infatti, ritengono che il decreto DL 99/17, con il quale è stata prevista la cessione, non limita la responsabilità a Banca Intesa San Paolo nei confronti (solo) della cessionaria Banca Nuova Spa, che pertanto costituisce l’eccezione rispetto alla regola.
Di seguito analizziamo i passaggi più salienti della sentenza n.27/2020 del Tribunale di Palermo, segnalandovi peraltro che di recente lo stesso Tribunale ha confermato lo stesso orientamento nella condanna in una successiva sentenza pubblicata il 25.09.2020.
Così si legge in sentenza:
“Banca Intesa Sa
npaolo, quale cessionaria di Banca Nuova S.p.a., dovrà risarcire a tre risparmiatori oltre 82mila euro, un importo corrispondente al numero di azioni di Banca Popolare di Vicenza che la banca palermitana, all'epoca controllata da BPVi, gli aveva venduto.
In particolare, gli acquisti erano scattati in relazione alle operazioni di aumento di capitale di BPV 2013 e 2014, per le quali Banca Nuova aveva prestato «un servizio di collocamento» ai clienti. La banca aveva però fornito informazioni non veritiere ed incomplete in merito «alla illiquidità dei titoli» (indicata da Consob già nel 2009), e rispetto al proprio conflitto di interessi, trattandosi di azioni della propria controllante. In tal modo aveva violato le norme sulla profilatura del rischio. Banca Intesa ha negato la propria legittimazione passiva ma la V Sezione civile - Sezione specializzata in materia di Impresa - ha ritenuto che a seguito dell'incorporazione di Banca Nuova spa, Intesa San Paolo, è «subentrata nei diritti ed obblighi della Banca incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione.
Né peraltro – prosegue la decisione -, risulta opponibile agli attori l'addendum del 18.01.2019 al contratto di ritrasferimento di crediti con il quale Banca nuova spa retrocede in favore dell'insolvente BPV le proprie passività inerenti la commercializzazione delle azioni PBV, poiché estraneo all'art. 4 del citato DL 99/2017 che prevede la retrocessione da parte del solo cessionario e perché comunque realizzerebbe un'estensione dell'insolvenza della partecipante in deroga all'art. 1273 cod. civ. che in caso di accollo subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto». Per tutte queste ragioni, conclude la decisione, «deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo». Il Tribunale ha così dichiarato accertato l'inadempimento di Intesa agli obblighi del contratto quadro e conseguentemente ha condannato la banca a risarcire agli attori il danno «pari al controvalore delle azioni acquistate oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo effettivo». Oltre al pagamento delle spese legali pari liquidate in circa 17mila euro”.
Tutto ciò desta ovviamente stupore in quanto pare discriminatorio che molti azionisti invece, non aventi rapporti con Banca Nuova, ad oggi non abbiamo ottenuto alcuna decisione paragonabile.
Si aprono comunque altre strade per il risarcimento sia con l’azione penale che con l’azione giudiziarie contro le Società di Revisione dei Bilanci delle Banche Venete.
Lo studio Legale Bruschi sta raccogliendo le adesioni per tutte le cause collettive che sono aperte fino a gennaio 2021.
Studio Legale Bruschi
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