In questi giorni, l’A.C.F. ha pubblicato le prime decisioni del nuovo anno, relative alle note questioni che hanno coinvolto gli intermediari finanziari, quali le ex Banche Venete, ora in L.C.A..
Uno dei casi affrontati è quello di un cliente degli Avvocati Romina Zanvettor e Maria Bruschi, gravemente malato e in condizioni economiche precarie, dovute anche all’aggravarsi del suo stato di salute (ha da poco subito un importante trapianto). La controversia riguardava in primis, l’inadempimento di Veneto Banca agli obblighi di corretta esecuzione di un servizio di investimento, sotto il profilo sia della mancata informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni compiute dal Cliente, sia della mancata esecuzione dell’ordine di vendita dei medesimi, successivamente impartito.
Nello specifico, l’ACF ha statuito il principio secondo il quale, l’intermediario ha reso possibile il fenomeno dello scavalcamento con il suo comportamento, causando un danno risarcibile al Cliente. Si legge nella Decisione: “se l’ordine di vendita impartito fosse stato correttamente gestito e tempestivamente eseguito dall’intermediario, il ricorrente avrebbe potuto godere, evidentemente, di maggiori chance di poter trovare terzi acquirenti per le azioni poste in vendita”.
Ancora, la Banca non è riuscita a superare l’onere della prova richiesta dall’Arbitro, quanto a diligenza e correttezza nel suo operato, e si è vista respingere tutte le eccezioni proposte.
Per le ragioni ora evidenziate, in accoglimento del ricorso, il Collegio ha dichiarato l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva pari al 60% della cifra richiesta, più rivalutazione monetaria, e la condanna, seppur simbolica alla somma di Euro 400,00 per spese di lite, fissando il termine per l’esecuzione in trenta giorni. Gli Avvocati predisporranno tutte le azioni necessarie affinché l’Intermediario ottemperi a tale condanna.
Studio Legale Bruschi
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