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Appalti: responsabilità solidale del committente

Così come sancito dall’art. 1292 del Codice civile: "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri".


L’obbligazione solidale si pone, dunque, all’interno della disciplina codicistica, come uno strumento atto ad assicurare e proteggere il diritto di rivalsa del creditore, che ha quindi la possibilità di esigere l’intera prestazione da ciascun debitore.


Oggetto del caso in esame è la recentissima sentenza Cass. Civ. 22.11.2021, n. 35962, in tema di responsabilità solidale nel contratto di appalto.

Al centro della vicenda la richiesta di pagamento da parte del (sub)appaltatore, al (sub)committente, per il saldo di lavori svolti in esecuzione al contratto di (sub)appalto stipulato.


A fronte della richiesta di pagamento il committente opponeva un’eccezione di inadempimento, giustificata dal timore della ripercussione sulla propria responsabilità solidale di una presunta irregolarità contributiva a carico dell’appaltatore richiedente.

A sostegno della sua argomentazione il committente portava il rischio di rivendicazione, anche nei suoi confronti, di crediti contributivi (da parte dell’ente provvidenziale) e retributivi (da parte dei lavoratori legati all’appaltatore).


La Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla dualità normativa che esiste in materia di appalti e tutela dei lavoratori coinvolti dalle parti, che si declina nello specifico:


-nell’ art. 1676 del Codice civile, che configura un obbligo in capo al committente, nei confronti dei lavoratori, limitato alla concorrenza del debito che ha verso l’appaltatore;


-nell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che configura, in capo al committente e con l’obiettivo di una più ampia tutela del lavoro, una responsabilità illimitata nei confronti della remunerazione dei lavoratori coinvolti; responsabilità non più, dunque, arginabile alla sola quota imputabile al debito contratto nei confronti dell’appaltatore. L’articolo, tuttavia, traccia anche i confini di una rigorosa limitazione temporale per avanzare pretese retributive nei confronti del committente, che ha scadenza biennale (oltre il quale l’azione in ossequi all’art, 29 è definitivamente preclusa).

Nello specifico il committente è tenuto al pagamento: dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto; delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR), nonché dei premi assicurativi dai lavoratori ivi impiegati, maturati limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso.


Per la Cassazione le due discipline hanno ambiti applicativi distinti, e possono comunque essere applicate in maniera cumulativa all’interno dello stesso procedimento.

Nel caso in esame, essendo decorso il termine decadenziale dei due anni, l’unica disciplina applicabile risulta essere quella ex art. 1676 c.c.

Una soluzione che, in ogni caso, non dà spazio alla richiesta di eccezione di inadempimento avanzata dal committente, che per la Cassazione non può esimersi dal saldare il proprio debito, e deve invece rispettare gli impegni contrattuali presi.


Per studio MB,

Roberto Costa




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