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VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDOMINIO: PUOI INSTALLARE UNA TELECAMERA SUL PIANEROTTOLO? ATTENZIONE AI LIMITI DELLA PRIVACY

Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
STUDIO LEGALE BRUSCHI
11 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

L'installazione di telecamere private all'interno dei condomini è sempre più frequente. Molti proprietari scelgono di dotare la propria abitazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire furti, atti vandalici o accessi non autorizzati. Tuttavia, quando la telecamera riprende anche aree comuni dell'edificio, possono sorgere importanti questioni legate alla tutela della privacy degli altri condomini.

È lecito installare una telecamera che inquadra il pianerottolo o il corridoio condominiale? Serve l'autorizzazione dell'assemblea? Quali sono i limiti imposti dalla normativa?

Su questi aspetti si è pronunciata la Corte di Cassazione, precisando che il diritto alla sicurezza deve essere sempre bilanciato con il diritto alla riservatezza degli altri condomini. La legittimità dell'impianto dipende dalle concrete modalità di installazione e dall'effettiva estensione dell'area ripresa.

IL DIRITTO ALLA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni proprietario ha il diritto di adottare misure volte a proteggere la propria abitazione.

Tale diritto, tuttavia, incontra alcuni limiti quando l'impianto di videosorveglianza riprende:

  • pianerottoli comuni;

  • scale;

  • cortili;

  • ingressi condominiali;

  • altri spazi utilizzati anche dagli altri condomini.

In queste situazioni entrano in gioco le norme del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del Codice in materia di protezione dei dati personali e i principi elaborati dalla giurisprudenza.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE

La controversia riguardava una telecamera installata da un condomino in prossimità della propria abitazione.

Gli altri proprietari lamentavano che il dispositivo riprendesse stabilmente anche il pianerottolo e gli spazi comuni, incidendo sulla loro libertà di movimento e sulla riservatezza.

La Corte di Cassazione ha ribadito che non è sufficiente la semplice presenza della telecamera per affermarne l'illegittimità.

Occorre invece verificare concretamente:

  • quale area venga effettivamente ripresa;

  • se l'inquadratura sia limitata allo spazio strettamente necessario alla tutela dell'abitazione;

  • se la ripresa delle parti comuni sia inevitabile oppure eccessiva.

Solo un accertamento concreto consente di stabilire se vi sia un'illecita compressione del diritto alla privacy degli altri condomini.

QUANDO LA TELECAMERA È LEGITTIMA

In linea generale, un impianto privato può essere considerato lecito quando:

  • protegge esclusivamente la proprietà privata;

  • l'inquadratura è limitata al minimo indispensabile;

  • non viene effettuato un controllo sistematico delle aree comuni;

  • il trattamento delle immagini rispetta i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Diversamente, una ripresa costante e generalizzata delle parti comuni può integrare una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA?

Occorre distinguere tra:

  • impianto privato, installato dal singolo condomino a tutela della propria abitazione;

  • impianto condominiale, deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 1122-ter del Codice Civile.

Nel primo caso non è sempre richiesta una preventiva autorizzazione assembleare, purché vengano rispettati i limiti imposti dalla legge.

Nel secondo caso, invece, l'installazione deve essere deliberata con le maggioranze previste dal Codice Civile.

COME EVITARE CONTESTAZIONI

Prima di installare una telecamera è opportuno:

  • verificare l'angolo di ripresa;

  • evitare di inquadrare stabilmente le aree comuni;

  • rispettare la normativa privacy;

  • utilizzare cartelli informativi quando richiesto;

  • valutare preventivamente la conformità dell'impianto.

Una progettazione corretta riduce sensibilmente il rischio di contenziosi tra condomini.


 
 
 

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