top of page
  • Immagine del redattoreStudio Legale Bruschi

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Come già accennato in precedenti articoli, gli avvocati, nonostante alcune particolari restrizioni specifiche della loro categoria, possono pubblicizzare il loro lavoro tramite social network, siti web e in generale nel mondo online e offline. Tutto ciò è contenuto proprio nel Codice Deontologico Forense, il quale esplicita, inoltre, i principi a cui deve ispirarsi questa divulgazione di informazioni ovvero quello di trasparenza, verità e correttezza. La pubblicità, quindi, non deve essere comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva.

A tal proposito, un’avvocatessa di Macerata è stata sanzionata e sospesa dall’esercizio della professione per sei mesi (prolungabile fino ad un anno), dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza CNF 13 maggio 2022, n. 62, per il suo slogan pubblicitario, che così recitava “Paghi solo in caso di vittoria”.

L’avvocatessa, segnalata da un cliente che le aveva affidato la sua pratica di divorzio, non aveva mai avviato la causa, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni da parte di quest’ultimo. Inoltre vi erano state richieste di pagamenti anticipati mai fatturati.

Oltre a pubblicità ingannevole dalla quale è partita la sanzione per l’avvocatessa, in questo caso vi sono una pluralità di illeciti accertati come l’omissione di attività professionale senza una valida giustificazione.


Il nostro Studio è aggiornato sugli ultimi interventi normativi e sempre a disposizione per assistenza legale e per una specifica consulenza di settore.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, Vi invitiamo a consultate le nostre

news e ad iscriverVi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.


Studio Legale Avv. Maria Bruschi

Dott.ssa Roberta Girardi


0 commenti
bottom of page