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MULTE DA AUTOVELOX: SE L'APPARECCHIO NON È OMOLOGATO, LA SANZIONE È NULLA. LO CONFERMA LA CASSAZIONE CON ORDINANZA N. 10505/2024

  • Immagine del redattore: Studio Legale Bruschi
    Studio Legale Bruschi
  • 26 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 3 giu



dott.ssa. Veronica De Zordo

Negli ultimi anni il numero delle sanzioni elevate per eccesso di velocità mediante strumenti elettronici è aumentato in modo esponenziale, complice anche la crescente diffusione di dispositivi fissi e mobili di rilevamento automatico. Tuttavia, non sempre questi accertamenti vengono effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative, specie per quanto riguarda i requisiti tecnici degli strumenti impiegati.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10505 del 18 aprile 2024, interviene proprio su questo aspetto, offrendo un chiarimento di estrema rilevanza: la multa per eccesso di velocità è illegittima se l'autovelox utilizzato è privo di omologazione ministeriale, anche se formalmente approvato.

Un principio tanto chiaro quanto spesso disatteso nella prassi.

Il caso trae origine da un’opposizione proposta da un automobilista sanzionato per aver superato il limite di velocità di 90 km/h, percorrendo un tratto di strada a 97 km/h. Il rilevamento era stato effettuato con apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 installata in postazione fissa nel territorio del Comune di Treviso.

Il caso è arrivato fino alla Suprema Corte che ha ribadito che l’approvazione ministeriale non può essere equiparata all’omologazione, trattandosi di due procedimenti tecnici distinti, disciplinati da normative differenti e con finalità non sovrapponibili.

In particolare, l’omologazione presuppone una verifica rigorosa delle caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo, attraverso test condotti in laboratorio, ed è diretta a garantire la precisione e l’affidabilità delle rilevazioni. Solo con l’omologazione il dispositivo può essere utilizzato in modo conforme alla legge per rilevare infrazioni e fondare sanzioni amministrative. Al contrario, l’approvazione è un procedimento più snello, che può consistere anche solo in un accertamento formale della corrispondenza del modello a dispositivi precedentemente validati, senza che venga effettuata alcuna verifica sperimentale sul piano tecnico-operativo.

Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha affermato un principio di diritto destinato a orientare la giurisprudenza di merito e l’attività delle amministrazioni locali: “È illegittimo l’accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio autovelox che sia solo approvato ma non omologato, poiché l’approvazione non può essere considerata equivalente all’omologazione ministeriale richiesta dalla legge.”

La pronuncia rappresenta un importante strumento di tutela per gli automobilisti e ribadisce la necessità, per gli enti accertatori, di operare nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

In un contesto in cui le sanzioni per eccesso di velocità rappresentano spesso una voce significativa nei bilanci degli enti locali, è essenziale che queste vengano irrogate sulla base di strumenti perfettamente legittimi, in modo da non compromettere la fiducia nel sistema sanzionatorio e da garantire la piena difesa dei cittadini.

Chiunque abbia ricevuto una multa può quindi verificare se l’apparecchio utilizzato per il rilevamento risulti effettivamente omologato. In assenza di tale requisito, la sanzione può essere contestata, anche con buone probabilità di successo.

Per valutare la legittimità del verbale e costruire una strategia difensiva efficace, è possibile rivolgersi allo nostro studio, che offre assistenza personalizzata in materia di sanzioni amministrative e Codice della Strada.


 



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