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AUTOVELOX NON VISIBILE: MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’ ANNULLATA

A stabilirlo l’ordinanza n. 4002 dell’8 febbraio 2022 della Corte di Cassazione che cassa una sentenza del Tribunale di Vicenza e fa da apripista a numerosi ricorsi da parte di autisti multati per eccesso di velocità.

Nel pronunciamento, i Giudici chiariscono: "L'articolo 142, co.6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione".

Nel caso oggetto di valutazione da parte degli Ermellini, un automobilista aveva impugnato una sanzione per eccesso di velocità, elevata dalle Forze di Polizia tramite Autovelox installato su un'auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali. Sia il Giudice di Pace di Thiene, sia il Tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso presentato dall'automobilista che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

Nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato come già la circolare del Ministero dell'Interno del 14/08/2009 (la cosiddetta Direttiva Maroni) preveda che "le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile".

La Corte, nell'accogliere il ricorso, conferma la validità dell'impostazione ministeriale e chiarisce anche il significato corretto della frase "segnalati e ben visibili" riferita agli Autovelox, prevista dal comma 6bis dell'articolo 142 del Codice della Strada. La prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza dì una postazione dì controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.


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Dott.ssa Margherita Susanna



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