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  • Immagine del redattoreStudio Legale Bruschi

Manipolazione del tasso Euribor e ultime novità: cosa succederà a fronte della richiesta di remissione della questione alle Sezioni Unite del 27 marzo?

A seguito dell’udienza pubblica dello scorso 27 marzo 2024, la Procura Generale della Cassazione ha chiesto la rimessione della causa Rg. n. 8889/2022 alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riferimento alla questione relativa agli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti di finanziamento. Secondo la Procura Generale, la decisione della Commissione del 2013, pur incentrandosi sulla illegittimità di tali pratiche, non indica se queste abbiano poi avuto una concreta incidenza sul valore dell’Euribor.

La decisione cui fa riferimento la Procura è quella con la quale la Commissione Europea, nel dicembre del 2013, aveva elevato pesantissime sanzioni contro quattro istituti bancari per il loro coinvolgimento in un cartello mirato alla manipolazione dei tassi di interesse Euribor. Si parla di circa un miliardo di Euro.

Ne è seguito un ampio dibattito giurisprudenziale che, in Italia, ha condotto Corte di Cassazione, il 13 dicembre scorso, ha pronunciarsi con l’ordinanza n. 34889/2023, con la quale ha affermato la nullità dei contratti di finanziamento “a valle”, a tasso variabile legati al parametro Euribor, stipulati anche da banche non partecipanti all’intesa manipolatrice e ciò considerando, da una lato, valide le conclusioni che hanno condotto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994 e per altro lato, per assenza di causa ex art. 1418, comma 2, cod. civ. (o, comunque, parzialmente nulli ai sensi dell’art. 1419 cod. civ.).

Ora, però l’ordinanza della Suprema Corte, che pareva avere messo un punto fermo sulla questione, viene messa in discussione.

La Procura ritine che la decisione della Commissione europea varrebbe come prova privilegiata delle condotte illecite, ma con esclusivo riferimento alle banche coinvolte nei provvedimenti sanzionatori elevati dalla Commissione. Secondo la Procura, nonostante l'evidente illiceità dei comportamenti sotto il profilo della concorrenza, non emergerebbe una chiara indicazione che tali pratiche avrebbero concretamente alterato il valore dell'Euribor. E, in mancanza di prova circa l’incidenza delle condotte illecite nella concreta determinazione del tasso Euribor apparerebbe arduo, sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all’Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.

Per ottenere la dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all’Euribor occorrerebbe, ove si voglia agire contro soggetti non partecipanti alle accertate condotte, provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione avrebbe comportato ad una alterazione dell’Euribor. In assenza di tale dimostrazione, non sussisterebbero ragioni valide per dichiarare la nullità delle pattuizioni sui tassi che rinviano a tale parametro.

Su tali presupposti, la Procura generale ritiene quindi opportuna una “rimeditazione del recente orientamento espresso da Cass. 34889/2023”, e demanda al Presidente la questione di remissione alle Sezioni Unite per un eventuale pronunciamento in merito.

Tuttavia, nonostante tale richiesta induca a cautela, fintanto che non se ne conosca l’esito, va ricordato che i concetti sui quali si è espressa la Cassazione con la nota sentenza del 2023, si sono basati proprio su precedenti espressi proprio dalle Sezioni Unite, prima con la sentenza n. 2207/2005 espressamente citata nell’ordinanza n. 34889/2023 e poi dalle SS.UU. n. 41994/2021.

Quindi le Sezioni Unite già sono state chiamate a pronunciarsi sul tema. Più precisamente, nel 2021 le SS.UU. hanno già chiarito che: “Se la nullità del contratto deriva dalla nullità dell’indice esterno diventa irrilevante che la banca convenuta abbia o meno partecipato all’intesa vietata che ha dato luogo a quella nullità, o che vi sia stata una effettiva restrizione della libertà di scelta del mutuatario”.

Quindi: “Una volta accertata la nullità dei tassi Euribor per contrarietà all’art. 101 TFUE e alla L. 287/1990 la nullità che colpisce il mutuo non deriva più dall’intesa vietata ma è contrattuale, non potendosi più calcolare il tasso di interesse essendo venuto meno l’indice di riferimento esterno.

Nullità contrattuale che sia l’imprenditore che il consumatore possono invocare non dovendo come stabilito da SS.UU. 41994/2021 necessariamente affidarsi ad un’azione risarcitoria nei confronti del soggetto che ha dato luogo alla nullità dell’indice esterno al contratto”.

Appare quindi inverosimile e improbabile che le Sezioni Unite ora possano andare in contrasto con quanto già statuito.

Concludendo, è evidente che, se l’esito della vicenda da ultimo citata con riferimento alla richiesta di remissione alle Sezioni Unite, dovesse confermare l’orientamento già tracciato dalla Cassazione con la nota ordinanza, anche la giurisprudenza di merito, non potrà̀ più ritenere la domanda di nullità infondata per non avere la banca convenuta partecipato al cartello vietato e per non potersi la nullità di questi accordi trasmettersi ai contratti c.d. “a valle”. E’ quindi altamente probabile che numerosi soggetti procederanno alle richieste restitutorie. Si tratta potenzialmente di tutti coloro, privati e imprenditori, che hanno stipulato un contratto di finanziamento di importo rilevante (mutuo, leasing, apertura di credito etc.) e che possono avere interesse a proporre un’azione legale per il recupero di quanto indebitamente pagato in virtù della nullità della clausola contenuta nel contratto. Tuttavia, anche a prescindere dalla decisione in merito alla remissione delle Sezioni Unite, è essenziale procedere anzitutto con l’interruzione della prescrizione (previa opportuna indagine peritale), per non incorrere nel rischio di vedersi dichiarare la decadenza della possibile azione legale.

Avv. Maria Bruschi 

 





 

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