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LA SENTENZA 10748 E LA RESPONSBAILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001

Il 7 aprile 2021, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10748, si è espressa in merito alla vicenda Banca Monte dei Paschi (operazioni derivati Alexandria e Santorini) soffermandosi in particolar modo sui profili della responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001 e delle responsabilità dell’Organismo di Vigilanza.


In particolare, la Società di credito era chiamata a rispondere degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25-ter d. lgs. n. 231/2001, in relazione al delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate ex art. 2622 c.c., e 25-sexies, per il reato di manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 185 T.U.F.


Specificatamente nella sentenza viene introdotto il d.lgs. 231/2001 indicandone i suoi caratteri generali e successivamente viene illustrato come il modello adottato dall’istituto fosse inidoneo. La fondatezza di tale conclusione pare incontestabile fermo restando che le criticità presenti nel modello allora vigente erano state riscontrate anche dallo stesso consulente nominato dalla Società il quale stimolava una revisione di questa governance aziendale. È stato affermato inoltre il fatto che fino al 24 maggio 2012, la Società risultava priva di un Organismo di Vigilanza e, in seguito alla nomina, viene valorizzata la sostanziale inattività dei suoi componenti, i quali non avrebbero esercitato i poteri di controllo e tutela.


Segnatamente il d.lgs. 231/2001 richiede una serie di adempimenti come “la mappatura delle aree di rischio, la predisposizione di specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati, gli indispensabili flussi informativi verso l’OdV, nonché il sistema disciplinare”, la cui mancanza determina la violazione dello stesso. La Società in questione non presentava ovviamente tali aspetti, o meglio, non erano implementati a dovere.


Il Tribunale infatti è giunto alle sue conclusioni non tanto guardando alle procedure previste nel modello, bensì valutando e verificando in che misura queste fossero concretamente realizzate e rispettate. Invero, i giudici esplicitano come il modello fosse completo ma riconoscendo la sua inosservanza.


In definitiva, l’organismo di vigilanza – pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni dell’istituto (così il regolamento del luglio 2012) – ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati), nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni di Banca d’Italia (di cui l’OdV era a conoscenza) e persino assurto a contestazione giudiziaria”; per poi proseguire: “Nel periodo d’interesse l’organismo di vigilanza ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, nella vorticosa spirale degli eventi che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato.


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Studio Legale MB

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 10 maggio 2021




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