CASA CON DIFETTI NASCOSTI: IL VENDITORE DEVE RIDURRE IL PREZZO
- STUDIO LEGALE BRUSCHI

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L’acquisto di un immobile può nascondere problemi strutturali non immediatamente visibili durante la trattativa. Il Tribunale di Catanzaro (sent. n. 2877/2025) ha chiarito che il venditore è responsabile dei vizi occulti dell’immobile, ossia difetti non facilmente individuabili dall’acquirente con l’ordinaria diligenza. Nel caso esaminato dal tribunale, dopo il rogito erano emersi gravi problemi di umidità da risalita occultati da una recente tinteggiatura. La consulenza tecnica ha dimostrato che tali difetti derivavano da carenze costruttive dell’edificio e che il venditore ne era a conoscenza. In base agli artt. 1490 e ss. c.c., il venditore è tenuto a garantire che il bene venduto sia privo di vizi che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano il valore. Il giudice ha quindi riconosciuto all’acquirente una riduzione del prezzo di vendita, mentre ha escluso il risarcimento per lavori condominiali non ancora deliberati al momento del rogito. La decisione ribadisce che l’acquirente deve agire entro i termini previsti dalla legge e dimostrare l’esistenza dei vizi non visibili al momento dell’acquisto.
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