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INVESTITORI CON POSSIBILE PENALIZZAZIONE DAL FONDO ATLANTIC 1: QUALI TUTELE SONO POSSIBILI?

  • Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
    STUDIO LEGALE BRUSCHI
  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Rappresentazione di un investimento immobiliare

Il nostro Studio è stato recentemente contattato da investitori che, negli anni, hanno sottoscritto quote del Fondo Atlantic 1 e che oggi si trovano a fronteggiare rilevanti perdite economiche.

Insieme ai nostri esperti in diritto bancario e finanziario, stiamo analizzando la documentazione e le dinamiche gestionali del fondo, al fine di valutare possibili azioni a tutela degli investitori coinvolti.

Il Fondo Atlantic 1 è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, classificato come Fondo di Investimento Alternativo (FIA) e gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

Lanciato nel 2006 mediante un’offerta pubblica limitata, ha raccolto capitali da investitori retail al prezzo iniziale di €500 per quota, venendo poi quotato sul mercato MIV di Borsa Italiana. Il regolamento di gestione, approvato dalla Banca d’Italia, è stato più volte modificato, da ultimo nel novembre 2022. Attualmente, il fondo è appena stato chiuso il 31 ottobre 2025, come previsto dall’art. 26 del regolamento.

Le più recenti operazioni di dismissione immobiliare, come la vendita del complesso di via Saffi a Milano a un prezzo inferiore alle valutazioni iniziali, hanno generato profondo malcontento tra i sottoscrittori. La SGR ha giustificato tali decisioni con l’urgenza di rispettare i tempi di chiusura e l’assenza di offerte migliori. Tuttavia, secondo il regolamento, le dismissioni devono rispettare le perizie indipendenti (art. 18) e avvenire secondo criteri di massimizzazione del valore per gli investitori (art. 10).

In assenza di un’adeguata motivazione documentale, potrebbero emergere profili di mala gestio, ovvero gestione negligente o inadeguata, potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 36 del TUF.

A fronte di una perdita potenziale stimata in circa -81% rispetto al valore iniziale delle quote e con una distribuzione finale prevista di soli €96 per quota (pagamento 22 ottobre 2025, delisting il giorno seguente di quote pagate nel 2006 di importo pari ad € 500), diventa essenziale per gli investitori conoscere i propri diritti.

Essi hanno diritto di:

  • accedere alla documentazione su perizie, delibere, offerte e rendiconti (art. 28),

  • segnalare a CONSOB eventuali anomalie, conflitti di interesse o carenze di trasparenza.

In presenza di violazioni del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), quali la mancata adeguatezza del prodotto (art. 21), omissioni informative o gestione in conflitto di interessi, è possibile valutare iniziative legali per il risarcimento del danno.

La chiusura imminente del fondo non può giustificare vendite immobiliari penalizzanti in assenza di motivazioni coerenti e documentate.

Invitiamo pertanto i titolari di quote ad attivarsi subito per ricostruire la storia del proprio investimento e valutare ogni possibile profilo di responsabilità.

Per approfondire, contattaci



Studio Legale Avv. Maria Bruschi – www.avvocatobruschi.it – info@avvocatobruschi.it

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