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GIARDINO PRIVATO IN CONDOMINIO: LE SPESE POSSONO RICADERE SU TUTTI

  • Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
    STUDIO LEGALE BRUSCHI
  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel diritto condominiale non sempre la proprietà esclusiva di un bene esclude la partecipazione degli altri condomini alle relative spese. Una recente pronuncia del Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 1994/2025) ha chiarito che anche la manutenzione di un giardino privato può essere ripartita tra tutti i condomini quando tale area contribuisce al decoro architettonico dell’edificio. Il giudice ha ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: la partecipazione alle spese non dipende esclusivamente dalla proprietà del bene, ma anche dall’utilità che esso produce per l’intero fabbricato. Se il giardino privato incide sull’estetica complessiva dell’immobile, diventando elemento caratterizzante del complesso condominiale, la sua manutenzione può essere considerata interesse comune. In tali casi l’assemblea può deliberare la ripartizione dei costi tra tutti i condomini secondo i criteri previsti dagli artt. 1123 e seguenti del Codice Civile, in proporzione ai millesimi di proprietà. La sentenza evidenzia inoltre che chi impugna una delibera condominiale ha l’onere di dimostrare concretamente l’illegittimità della decisione e l’eventuale sproporzione delle spese. In assenza di prove specifiche, la deliberazione assembleare resta valida ed efficace.

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