AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: NON BASTANO SEMPLICI ERRORI PER LA REVOCA
- STUDIO LEGALE BRUSCHI

- 1 giorno fa
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La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio rappresenta uno strumento previsto dalla legge per tutelare i condomini da gravi irregolarità nella gestione. Tuttavia non ogni errore o contestazione è sufficiente a giustificare l’intervento del giudice. Una recente decisione del Tribunale di Monza ha chiarito che la revoca può essere disposta solo in presenza di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il rapporto fiduciario tra amministratore e condominio. L’istituto trova il suo fondamento nell’art. 1129 c.c., che prevede la possibilità di revoca quando la condotta dell’amministratore risulti incompatibile con il corretto svolgimento dell’incarico. Nel caso esaminato, una condomina aveva chiesto la revoca lamentando presunti errori nella gestione di lavori straordinari e nella costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 c.c.. Il tribunale ha però ritenuto che le irregolarità contestate non fossero tali da compromettere la gestione condominiale né da determinare un danno concreto. In particolare, il giudice ha evidenziato che l’amministratore ha il dovere di dare esecuzione alle delibere assembleari finché non siano dichiarate nulle o annullate. In assenza di una reale compromissione del rapporto fiduciario o di un danno per il condominio, la revoca giudiziale non può essere disposta.
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