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LA MEDIAZIONE: COS’È E QUANDO È OBBLIGATORIA

La mediazione è definita come uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Tale attività è svolta da un terzo, il cosiddetto “mediatore”, ed è finalizzata a trovare un accordo tra le parti, due o più, senza doversi rivolgere necessariamente ad un giudice per richiedere una sentenza.

È stata introdotta nel 2011, quando ci si è posti l’obiettivo di ridurre l’apertura di nuove cause nel sistema della Giustizia, offrendo quindi al cittadino questo strumento più semplice, veloce (risoluzione della controversia entro i tre mesi) ed economico.

La legge individua i casi specifici in cui tale adempimento è richiesto, ciò significa che questa attività deve essere obbligatoriamente svolta prima di andare, eventualmente, a seconda dell’esito, in giudizio presso il Tribunale. In questi casi si parla di mediazione come condizione di procedibilità rispetto al giudizio ordinario.

I casi di mediazione obbligatoria sono ben definiti all’art. 5 comma primo del D.lgs. 28/2010:

  • diritti reali (ad es. se è controverso il diritto di proprietà su un bene, oppure in materia di usufrutto, usucapione etc.)

  • divisione di beni

  • successioni ereditarie

  • patti di famiglia

  • in materia di condominio

  • in materia di contratti di locazione e comodato

  • in tema di affitto d’azienda

  • per il risarcimento del danno, limitatamente alle ipotesi in cui lo stesso si sia verificato per responsabilità medica o sanitaria

  • per risarcimenti dei danni dovuti a diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario

  • in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi.


È importante inoltre che il mediatore sia “un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.”


La mediazione quindi ha diversi vantaggi. In aggiunta, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.


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Studio Legale Avv. Maria Bruschi

Dott.ssa Roberta Girardi




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