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INFILTRAZIONI IN CONDOMINIO: PUOI CHIEDERE L'INTERO RISARCIMENTO ANCHE A UN SOLO RESPONSABILE? LA CASSAZIONE CHIARISCE

Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
STUDIO LEGALE BRUSCHI
12 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Le infiltrazioni d'acqua rappresentano una delle controversie più frequenti in ambito condominiale. Soffitti macchiati, intonaci deteriorati, muffa e danni agli arredi possono compromettere il valore dell'immobile e la qualità della vita di chi vi abita. Individuare il soggetto responsabile, tuttavia, non è sempre semplice, soprattutto quando le infiltrazioni provengono da una terrazza a livello utilizzata in via esclusiva da un condomino ma avente anche funzione di copertura dell'edificio.

Su questo tema è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha fornito un importante chiarimento: quando il danno deriva dal concorso di più soggetti, il proprietario dell'immobile danneggiato può chiedere l'intero risarcimento anche a uno solo dei responsabili, applicando il principio della responsabilità solidale previsto dall'art. 2055 del Codice Civile.

LA PARTICOLARE NATURA DELLA TERRAZZA A LIVELLO

La terrazza a livello costituisce una situazione particolare prevista dal nostro ordinamento.

Pur essendo frequentemente attribuita in uso esclusivo a un singolo condomino, essa svolge anche una funzione essenziale per l'intero edificio, poiché protegge e copre le unità immobiliari sottostanti.

Proprio questa duplice funzione genera spesso dubbi sull'individuazione delle responsabilità quando si verificano infiltrazioni.

Infatti, possono essere coinvolti contemporaneamente:

  • il condominio, quale custode delle parti comuni;

  • il proprietario della terrazza;

  • l'eventuale conduttore, se ha la disponibilità materiale dell'immobile.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE

La vicenda riguardava un appartamento gravemente danneggiato da infiltrazioni provenienti dalla terrazza sovrastante.

Il proprietario dell'immobile danneggiato ha convenuto in giudizio:

  • il condominio;

  • il proprietario della terrazza;

  • il conduttore che utilizzava l'immobile.

La questione principale riguardava proprio l'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento.

La Corte di Cassazione ha affermato che, quando il danno deriva dal comportamento o dalla responsabilità concorrente di più soggetti, trova applicazione l'art. 2055 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei responsabili può essere chiamato a risarcire integralmente il danno subito dal danneggiato, fermo restando il successivo diritto di regresso nei rapporti interni tra i corresponsabili.

COSA PREVEDE L'ART. 2055 DEL CODICE CIVILE

Il principio della responsabilità solidale tutela il soggetto che ha subito il danno.

Chi è stato danneggiato non è infatti costretto a suddividere la propria richiesta risarcitoria tra tutti i soggetti coinvolti.

Può invece chiedere l'intero risarcimento a uno qualsiasi dei responsabili, lasciando poi a quest'ultimo il compito di rivalersi sugli altri corresponsabili secondo le rispettive quote di responsabilità.

Questo meccanismo rende più efficace la tutela del danneggiato e riduce il rischio di lunghe controversie.

IL RUOLO DEL CONDOMINIO

Il condominio conserva specifici obblighi di manutenzione delle parti comuni dell'edificio.

Quando il danno deriva anche da una carente manutenzione della funzione di copertura svolta dalla terrazza, può essere chiamato a rispondere insieme agli altri soggetti coinvolti.

Naturalmente ogni situazione deve essere valutata caso per caso, verificando l'origine delle infiltrazioni e le concrete responsabilità.

COME TUTELARSI

Quando compaiono infiltrazioni è importante intervenire tempestivamente.

È consigliabile:

  • documentare immediatamente i danni con fotografie;

  • richiedere una perizia tecnica;

  • individuare con precisione la causa delle infiltrazioni;

  • inviare una formale richiesta di intervento ai soggetti responsabili.

Una corretta gestione iniziale della vicenda facilita sia la risoluzione del problema sia l'eventuale richiesta di risarcimento.


 
 
 

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