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CONDOMINIO: PUOI INSTALLARE IL CONDIZIONATORE ANCHE SE È VISIBILE? LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO IL CONDOMINIO NON PUÒ OPPORSI

Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
STUDIO LEGALE BRUSCHI
10 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Con l'arrivo della stagione estiva aumenta il numero dei proprietari che decidono di installare un impianto di climatizzazione nella propria abitazione. Non di rado, però, l'intervento genera contestazioni da parte dell'amministratore o degli altri condomini, soprattutto quando il motore esterno risulta visibile sulla facciata dell'edificio.

Molti ritengono che il condominio possa vietare qualsiasi installazione che modifichi l'aspetto esterno dell'immobile. In realtà la normativa e la giurisprudenza seguono criteri differenti, basati sul corretto utilizzo delle parti comuni e sulla tutela del decoro architettonico.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice visibilità del motore del condizionatore non è sufficiente per imporne la rimozione. Occorre verificare se l'impianto incida realmente sul decoro dell'edificio o limiti il diritto degli altri condomini di utilizzare le parti comuni.

IL DIRITTO DEL CONDOMINO A INSTALLARE IL CONDIZIONATORE

Ogni proprietario ha il diritto di migliorare la fruibilità della propria abitazione installando un impianto di climatizzazione.

Questo diritto, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto delle norme del Codice Civile e del regolamento condominiale, evitando di arrecare pregiudizio agli altri condomini o alle parti comuni dell'edificio.

L'installazione non può quindi compromettere:

  • la stabilità dell'edificio;

  • la sicurezza delle parti comuni;

  • il decoro architettonico;

  • il diritto degli altri condomini a fare analogo uso delle parti comuni.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE

La controversia riguardava un condominio che chiedeva la rimozione del motore di un impianto di climatizzazione installato sulla facciata dell'edificio.

Secondo il condominio, la semplice presenza visibile dell'apparecchiatura costituiva una lesione del decoro architettonico.

La Corte di Cassazione ha invece confermato la decisione dei giudici di merito, osservando che il motore era collocato all'interno del perimetro della finestra di proprietà esclusiva, aveva dimensioni contenute e non determinava un concreto pregiudizio estetico all'edificio.

Di conseguenza, la richiesta di rimozione è stata respinta.

COSA PREVEDE L'ART. 1102 DEL CODICE CIVILE

Quando l'installazione interessa una parte comune, come il muro perimetrale dell'edificio, trova applicazione l'art. 1102 del Codice Civile.

La norma consente a ciascun condomino di utilizzare la cosa comune purché:

  • non ne alteri la destinazione;

  • non impedisca agli altri condomini di farne analogo uso;

  • non arrechi danni alla struttura comune.

Ciò significa che il muro perimetrale può essere utilizzato anche per il passaggio di tubazioni o per il fissaggio dell'unità esterna, purché l'intervento rispetti tali limiti.

QUANDO IL CONDOMINIO PUÒ OPPORSI

Il condominio può contestare l'installazione soltanto quando sussistano effettive violazioni.

Ad esempio:

  • alterazione significativa del decoro architettonico;

  • occupazione eccessiva delle parti comuni;

  • danni alla struttura dell'edificio;

  • pericolo per la sicurezza;

  • impedimento all'utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini.

Non è invece sufficiente una valutazione puramente soggettiva sull'estetica dell'impianto.

L'IMPORTANZA DI UNA VERIFICA PREVENTIVA

Prima di installare un impianto di climatizzazione è consigliabile verificare:

  • il regolamento condominiale;

  • l'eventuale presenza di vincoli paesaggistici;

  • le caratteristiche tecniche dell'edificio;

  • la corretta collocazione dell'unità esterna.

Una consulenza preventiva consente di evitare contestazioni e contenziosi successivi.


 
 
 

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