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ANCHE IL GARANTE FIDEIUSSORE PUÃ’ INVOCARE LA TUTELA DEL CONSUMATORE.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea la direttiva 93/13 CEE, in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che questi ultimi si trovino in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, sia in ambito di trattativa che di informazione, a seconda che agiscano o meno in collegamento con la propria attività professionale.


Sulla base di questo presupposto, pertanto, ai fini dell’applicabilità della tutela del consumatore al garante fideiussore, non si deve osservare l’oggetto del contratto, bensì il rapporto che lega tale soggetto al contratto garantito. Più precisamente si deve valutare se colui che presta la garanzia abbia, con il garantito, un rapporto professionale o solo personale.


La stessa Corte di Giustizia 74 e 534/2015, sulla base delle considerazioni appena esposte, ha difatti riconosciuto la prevalenza del foro del consumatore anche ai soggetti prestatori di garanzia per una società con la quale non abbiano alcun collegamento patrimoniale.


In merito ad un decreto ingiuntivo, ottenuto dalla banca nei confronti della sua debitrice e contro i garanti, questi ultimi, che non sono mai stati soci della società per la quale hanno prestato la garanzia fideiussoria, per opporsi al decreto hanno citato proprio la decisione della Corte. La banca, a sua difesa, ha richiamato una sentenza della Cassazione del 2016 ma, il Tribunale di Padova, ha evidenziato che, secondo i principi di gerarchia delle fonti e di supremazia del diritto comunitario, la Corte di Giustizia supera la Cassazione, seppur successiva, confermando così l’applicabilità del foro del consumatore anche al garante fideiussore che ha prestato la garanzia unicamente per ragioni di parentela e affettività e non sulla base di rapporti societari.


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Studio Legale Bruschi


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