top of page

Sentenza importante della Cassazione: la videosorveglianza su aree comuni è legale in certi casi.

Finalmente esce una sentenza che riguarda le riprese fatte in aree comuni di un condominio.


La Corte di Cassazione (sentenza 30191/2021) ha concluso positivamente dicendo infatti che la ripresa fatta su parti comuni per accertare l’esistenza di reati è consentita e legale. Il caso in questione riguarda due soggetti condannati per il reato di atti persecutori commessi in danno dei vicini all’interno di un condominio.


I principi enucleati dalla Suprema Corte sono davvero interessanti.

Anzitutto la Corte afferma chiaramente che “la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione dei reati, non costituisce i reati di cui agli articoli 615 e 615 bis del Codice penale perché non è un’interferenza illecita nella vita privata degli altri condòmini, in quanto la giurisprudenza di legittimità afferma che l’uso di telecamere, installate all’interno di un’abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso non integra il reato.Queste aree sono infatti destinate all’uso indeterminato di persone e quindi non riguardano il domicilio, la privata dimora o le sue appartenenze, di un condòmino. Lo stesso principio è applicabile all’installazione di telecamere che riprendano le scale condominiali ed i pianerottoli, poiché tali ambiti non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, ma sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti”.

E ancora, la Corte ricorda che:le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali (articolo 234 del Codice di procedura penale) e i relativi fotogrammi, estrapolati dai filmati e inseriti nelle annotazioni di servizio, sono prove legittimamente acquisite e processualmente utilizzabili. Tali riprese non necessitano della diretta visione nel contraddittorio tra le parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione o copia.


La conclusione è importante:

non può invocarsi la normativa sulla privacy (Dlgs 196/2003) per evitare l’utilizzo in giudizio delle videoregistrazioni condominiali, secondo i principi elaborati dalla Corte di cassazione, anche quando viene acquisito e utilizzato, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, un filmato effettuato con un cellulare o un sistema di videosorveglianza. Con ciò è legittimato tale utilizzo anche ai fini “privati” purchè tale uso sia necessario per tutelarsi in sede processuale.


Vi inviamo sempre a tenervi aggiornati su questi interessanti argomenti seguendo i nostri post.


Avv. Maria Bruschi



0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

DATA BREACH E RISARCIMENTO

PUBBLICATO L'ARTICOLO DEL NOSTRO STUDIO SULL'ALLEGATO NORME E TRIBUTI DEL SOLE 24 ORE. LEGGIBILE AL SEGUENTE LINK https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/data-breach-e-risarcibile-danno-furto-dati-p

bottom of page