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Tribunale di Milano: ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo per irregolarità nella mediazione

Con la sentenza 7980/2021, pubblicata il 4/10/2021, il tribunale di Milano ha deciso di revocare il decreto ingiuntivo nei confronti del privato ingiunto; riconoscendo, nella procedura di mediazione tra le parti, svoltasi preliminarmente alla causa civile in oggetto, un difetto sostanziale.


La procedura di mediazione civile e commerciale, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche ed integrazioni), si pone come strumento preliminare all’azione in giudizio, al fine di limitare il ricorso alla controversia in tribunale, procedura molto lunga e onerosa, sia per le parti coinvolte che per lo Stato.


La mediazione richiede, tuttavia, la rigorosa presenza di passaggi e presupposti specifici, descritti dal testo normativo, ed anche oggetto di un intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione (sentenza 8473/2019). Tra questi, tema centrale dell’articolo 8 del D.Lgs, figura la necessità della presenza delle parti e dei propri difensori al primo incontro con il mediatore (che chiarisce le modalità di svolgimento).


Il soggetto che riveste ruolo di parte ha il dovere di presentarsi, e non può far presenziare il solo avvocato in veste di difensore; non è tuttavia in alcun modo escluso il ricorso alla delega, non essendo espressamente vietato e non trattandosi, nel caso della mediazione, di un atto avente natura strettamente personale.

Al fine di avere valore la delega, che può designare come rappresentante anche l’avvocato difensore stesso, ma non solo, deve essere conferita tramite procura speciale sostanziale.

La procura con destinatario l’avvocato difensore non può tuttavia essere da lui autenticata, non rientrando nei poteri a lui conferiti.

La Cassazione chiarisce: “La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.


Nel caso in esame la delega, indirizzata all’avvocato come rappresentante, non era investita di procura, ma consisteva in una semplice scrittura privata, priva di autenticazione notarile.

Come conclude la sentenza: “la procedura di mediazione non è stata quindi correttamente espletata, non avendo l’opposta partecipato al primo incontro davanti al mediatore personalmente o a mezzo di un rappresentante sostanziale validamente nominato”.


In conclusione quindi la sentenza del tribunale di Milano solidifica l’importanza che riveste il corretto svolgimento di una procedura di mediazione, anche ai fini dell’applicabilità di una sentenza successiva; sentenza che, in questo caso, aveva ad oggetto un decreto ingiuntivo di rimborso di una considerevole quantità di denaro, atto dunque revocato dal tribunale.


Studio legale MB

Roberto Costa



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