WHATSAPP TRA COLLEGHI: LA SANZIONE DISCIPLINARE È ILLEGITTIMA?
- STUDIO LEGALE BRUSCHI

- 22 mag
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Nel rapporto di lavoro subordinato, il confine tra libertà di espressione del lavoratore e potere disciplinare del datore di lavoro rappresenta un tema particolarmente delicato, soprattutto alla luce delle nuove modalità di comunicazione digitale. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Ancona (sentenza n. 101/2026) ha affrontato la questione della rilevanza disciplinare dei messaggi scambiati tra colleghi all’interno di gruppi WhatsApp privati, stabilendo un principio di grande rilievo: tali comunicazioni devono essere qualificate come corrispondenza privata, tutelata dall’art. 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Nel caso esaminato, una lavoratrice era stata sanzionata per aver inviato messaggi vocali dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti dell’organizzazione aziendale e dei superiori gerarchici, all’interno di una chat composta esclusivamente da colleghi. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dei messaggi tramite uno dei partecipanti, aveva irrogato una sanzione disciplinare. Tuttavia, la Corte ha ritenuto illegittimo tale provvedimento, evidenziando che la natura chiusa e selettiva della chat configura una comunicazione privata, non assimilabile a una diffusione pubblica. Anche la divulgazione da parte di un partecipante non fa venir meno la tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza. Il principio si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21965/2018) e trova conferma nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 170/2023). Resta comunque fermo il limite del diritto di critica, che deve essere esercitato nel rispetto della continenza formale e sostanziale. La decisione rafforza la tutela della privacy dei lavoratori e impone alle aziende maggiore cautela nell’utilizzo di comunicazioni private a fini disciplinari.
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