Secondo la legge italiana rientrano nella categoria dei “redditi diversi” anche le “attività commerciali non esercitate abitualmente” (articolo 67, lettera i), Dpr 917/86).
Tale norma tuttavia non è di facile spiegazione: sarebbe infatti da definire cosa si intende per attività commerciale ed esercizio abituale di quest’ultima.
Senza dilungarci troppo, cercheremo di chiarire il concetto in pochi semplici passaggi:
1. Se si rivendono, anche utilizzando piattaforme online, i nostri capi di abbigliamento usati, un veicolo che può essere una bicicletta come un automobile, oggettistica per la casa o ancora una collezione di francobolli, riviste o fumetti, si rimane al di fuori delle operazioni commerciali.
2. Se si acquistano beni di altri privati allo scopo di rivenderli online, siamo già nel campo delle attività commerciali, quindi tassate anche se occasionali e lo stesso vale per chi compra beni, anche nuovi, su una piattaforma per poi rivenderli attraverso il proprio profilo social, su un sito web o un qualunque e-marketplace.
3. Se realizzo prodotti e occasionalmente li vendo, siamo in presenza di reddito di impresa che ha natura residuale. I proventi vanno indicati in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, tra i redditi occasionali.
Invitiamo i nostri lettori a prestare sempre attenzione a questo tipo di attività e a farsi seguire da professionisti, esperti nel settore.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
Dott.ssa Roberta Girardi
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