Il Garante della privacy è intervenuto sul tema dell’utilizzo di dati biometrici per identificare i lavoratori e registrarne la presenza. Vediamo nel dettaglio.
L’articolo 4 del Gdpr 2016/679 definisce biometrici i “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quale l’immagine facciale o i dati dattiloscopici”.
L’uso di questo tipo di dati è previsto solo se ricorre una delle condizioni indicate dall’articolo 9, paragrafo 2 del Gdpr ovvero solo quando questo sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
Tale disposizione è confermata anche nell’articolo 2-septies del D.lgs. 101/2018, secondo il quale “i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 9 Gdpr e in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante con apposito provvedimento adottato con cadenza biennale”.
Il datore di lavoro è, in ogni caso, soggetto ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione nonché integrità, riservatezza dei dati e responsabilizzazione” (articolo 5 del Gdpr).
Fatta questa doverosa premessa, per poter utilizzare questa soluzione per la registrazione delle presenze dei propri lavoratori, pertanto ci deve essere un fondamento normativo oltre il consenso del lavoratore. Nel caso non ci fossero predette condizioni, l’utilizzo dei dati biometrici risulterebbe illegittimo.
Più volte infatti il Garante della privacy è intervenuto in materia, dichiarando illegittimo il comportamento di alcuni datori di lavoro che utilizzavano dati biometrici dei dipendenti senza esplicito consenso.
Invitiamo tutti i nostri lettori a prestare sempre molta attenzione ai propri dati.
Il nostro Studio è aggiornato sugli ultimi interventi normativi e sempre a disposizione per assistenza legale e per una specifica consulenza di settore.
Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, Vi invitiamo a consultate le nostre
news e ad iscriverVi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.
Studio Legale Avv. Maria Bruschi
Dott.ssa Roberta Girardi
Comments