Accolto il ricorso dell’imputato: la sentenza della Corte di appello di Firenze, impugnata, viene annullata e rinviata per nuovo giudizio.
La Corte di cassazione quarta sezione penale, con sentenza n.35652/2021, ha accolto il ricorso ed annullato la condanna penale a carico dell’imputato, ritenuto responsabile dell’infortunio accidentale di un dipendente della società per cui lavorava ai sensi dell’articolo 509 Codice penale (lesioni personali colpose).
Nel caso in esame la lesione riguarda lo schiacciamento di un dito della mano, cagionato dal pericoloso slittamento di telai metallici (afflitti da un deficit di sicurezza strutturale già noto da tempo) con cui i dipendenti della società di panetterie, sede della vicenda, operavano.
il responsabile della sicurezza, delegato a tale compito dalla società, si appella alla condizione di revoca della propria capacità operativa e decisionale, in seguito ad una riunione dei vertici aziendali ed alla scelta di centralizzare le decisioni in tema di sicurezza sul lavoro.
L’imputato si difende ribadendo come, al momento dell’incidente, egli non fosse più, già da tempo, materialmente abilitato ad agire per mettere in sicurezza le strutture.
Sostiene, quindi, la sua condizione di estraneità alla vicenda, volendo andar esente da ogni tipo di responsabilità riguardante l’accaduto.
La Cassazione, accertata la solida documentazione a sostegno del trasferimento della gestione della sicurezza a scelte ed interventi da compiere a livello centrale, e non quindi più di competenza dell’ex responsabile imputato, riconosce l’iniquità della condanna inflitta e del giudizio della Corte di appello.
Con questa sentenza si delinea un’importante distinzione in tema di sicurezza e di responsabilità, la quale non si basa solamente sulla condizione della presenza di una delega formale ma anche sostanziale. La responsabilità, infatti, deve ricadere sul delegato ad assolvere il compito e non quindi sul delegante, solo qualora egli (il delegato) sia materialmente in grado di adempiere alla messa in sicurezza e ad il controllo, anche attraverso la facoltà di spesa e la capacità di intervenire in concreto.
Risulta dunque fondamentale per la Cassazione la necessità di stabilire in maniera concreta ed evidente la presenza di responsabilità reali, non risultando in alcun modo sufficienti i meri presupposti formali di una delega, non ben definita e circoscritta dal punto di vista della sua efficacia e operatività materiale.
Per studio legale MB,
Roberto Costa
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