top of page
  • Immagine del redattoreStudio Legale Bruschi

REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI: È LEGITTIMA?

La Cassazione, con la sentenza n. 28398 del 29 settembre 2022, ha disposto l’illegittimità di un licenziamento di un dipendente che aveva registrato la conversazione.

Viene così motivata la disposizione:

Il diritto alla difesa ex art. 24 Cost. non è da ritenersi circoscritto alla sola sede processuale, ma si estende ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio. L’art. 24 Cod. Privacy prevede la legittimità delle registrazioni effettuate all'insaputa dell'interlocutore e di utilizzarle nell'ambito di un procedimento giudiziario, solo nel caso in cui vi sia necessità di tutelare o far valere un diritto e i dati raccolti siano trattati esclusivamente per finalità di difesa e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Conseguentemente, l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione del bilanciamento fra il diritto alla riservatezza ed alla difesa. È legittima la registrazione audio solo se strettamente strumentale alla tutela giurisdizionale di un diritto da parte di chi effettua, pertinente alla tesi difensiva, nonché non eccedente le sue finalità. Resta invece violata la riservatezza se il lavoratore dovesse diffondere la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto.”


Nel caso specifico, la conversazione è servita al dipendente per provare la natura ritorsiva del licenziamento adottato dalla società.

In tale contento pertanto, l’equilibrio tra i diritti è a favore del diritto di difesa, il quale sovrasta quello di riservatezza.


Il nostro Studio è aggiornato sugli ultimi interventi normativi e sempre a disposizione per assistenza legale e per una specifica consulenza di settore.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, Vi invitiamo a consultate le nostre

news e ad iscriverVi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.


Studio Legale Avv. Maria Bruschi

Dott.ssa Roberta Girardi





0 commenti

Comments


bottom of page