La mediazione è definita come uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Tale attività è svolta da un terzo, il cosiddetto “mediatore”, ed è finalizzata a trovare un accordo tra le parti, due o più, senza doversi rivolgere necessariamente ad un giudice per richiedere una sentenza.
È stata introdotta nel 2011, quando ci si è posti l’obiettivo di ridurre l’apertura di nuove cause nel sistema della Giustizia, offrendo quindi al cittadino questo strumento più semplice, veloce (risoluzione della controversia entro i tre mesi) ed economico.
La legge individua i casi specifici in cui tale adempimento è richiesto, ciò significa che questa attività deve essere obbligatoriamente svolta prima di andare, eventualmente, a seconda dell’esito, in giudizio presso il Tribunale. In questi casi si parla di mediazione come condizione di procedibilità rispetto al giudizio ordinario.
I casi di mediazione obbligatoria sono ben definiti all’art. 5 comma primo del D.lgs. 28/2010:
diritti reali (ad es. se è controverso il diritto di proprietà su un bene, oppure in materia di usufrutto, usucapione etc.)
divisione di beni
successioni ereditarie
patti di famiglia
in materia di condominio
in materia di contratti di locazione e comodato
in tema di affitto d’azienda
per il risarcimento del danno, limitatamente alle ipotesi in cui lo stesso si sia verificato per responsabilità medica o sanitaria
per risarcimenti dei danni dovuti a diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario
in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi.
È importante inoltre che il mediatore sia “un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.”
La mediazione quindi ha diversi vantaggi. In aggiunta, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
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