Da quasi un anno a questa parte, il virus SARS-CoV 2, più noto come Corona virus, è comparso nella nostra quotidianità. Il 27 dicembre 2020, conosciuto come Vaccine Day, è il giorno in cui è iniziata la somministrazione del vaccino per la lotta al Covid-19.
Come è ben noto, la vaccinazione è gratuita e garantita a tutta la popolazione; tuttavia, non essendoci la possibilità di somministrazione delle dosi tutte nello stesso momento, il nostro Paese ha elaborato e attuato un piano strategico per la vaccinazione identificando diverse categorie da sottoporre a vaccino con priorità.
La prima tra tutte è la categoria degli operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle RSA per anziani. Successivamente stanno seguendo gli Over80, le Forze Armate e il Personale Scolastico.
È di venerdì 26 febbraio la notizia che la Regione Toscana si sta muovendo per iniziare la somministrazione anche agli avvocati, riconoscendoli come categoria prioritaria in quanto operatori di giustizia, insieme al personale dell’amministrazione giudiziaria (fonte: Altalex).
Il quesito interessante a cui rispondere tuttavia, in qualità di legali, è: il datore di lavoro può obbligare il dipendente a vaccinarsi? Può chiedere conferma a quest’ultimo dell’avvenuta vaccinazione o ancora chiedere direttamente i nominativi al medico competente?
Con il comunicato stampa del 17 febbraio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato l’apertura, nella sezione FAQ del suo sito, di una parte relativa al “trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”.
La replica a sopraccitati quesiti è, in sintesi, negativa (cfr. Sezione FAQ) e tale questione ha un certo peso sul dibattito che si è aperto in tema di vaccinazioni e posto di lavoro anche tenendo conto di quanto disposto nel Libro V, Titolo II, all’art. 2087 del c.c. il quale afferma che:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Suddetta disposizione infatti impone al titolare dell’azienda di proteggere il dipendente con tutte le misure di sicurezza possibili.
Nel caso di specie, essendo il vaccino per la lotta al Covid-19 effettivamente una misura di sicurezza, il datore di lavoro potrebbe invocare predetto articolo per obbligare il suo lavoratore alla vaccinazione.
Le opinioni in merito alla vaccinazione sono difatti sempre state contrastanti, sia relativamente all’obbligatorietà della somministrazione sia per quanto attiene le conseguenze per il lavoratore che decide di non vaccinarsi.
Sicuramente l’intervento del Garante porta con sé altri dubbi, per cui si attendono ulteriori aggiornamenti e normative riguardanti il piano vaccinale e la possibile imposizione del vaccino al lavoratore.
Quanto detto, tuttavia, non vale per il personale sanitario, in quanto con il d.l. 44/2021, all’art. 4 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”.
Per tutti gli altri lavoratori dipendenti non vi invece ancora alcun obbligo.
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Studio Legale MB
Dott.ssa Roberta Girardi
Vittorio Veneto, 12 aprile 2021
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