È bene anzitutto precisare che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, sancito nell’art. 6, comma 3 della Costituzione, dall’art. 2109, del C.C. e dall’art. 10, del d.lgs. 66/2003.
Chiariamo alcuni aspetti fondamentali del piano ferie in un rapporto lavorativo.
Le ferie maturano durante il periodo lavorativo, nonché durante le assenze giustificate come il congedo di maternità o paternità, il congedo matrimoniale o la malattia.
Durante tale periodo, il quale deve necessariamente essere comunicato e deciso preventivamente con il datore di lavoro ed eventuali colleghi, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione soltanto se ha maturato i giorni richiesti come ferie.
Mediamente un lavoratore matura circa 4 settimane di ferie in un anno. Il mancato godimento di quest’ultimo porta il datore di lavoro a sanzioni pecuniarie.
È inoltre possibile per un lavoratore, che non utilizza e non gode delle sue ferie, cedere a titolo gratuito i giorni ai colleghi al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, ferme restando la misura, le condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
Per rispondere al quesito posto, qualora non sussistano predette condizioni e il lavoratore non volesse usufruire delle ferie maturate, il datore di lavoro può imporre al dipendente di godere delle proprie ferie obbligatoriamente.
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