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CONTRAFFAZIONE NEI MARKETPLACE: AMAZON NON È RESPONSABILE

Immagine del redattore: Studio Legale BruschiStudio Legale Bruschi

L’intermediario digitale non deve essere considerato responsabile per la vendita di prodotti contraffatti nel proprio marketplace se non ha creato le condizioni perché il cliente creda di acquistare da lui e non invece dal contraffattore. Questo è quanto è emerso nella doppia causa promossa dalla nota casa di moda Christian Louboutin ad Amazon, considerata responsabile della messa in commercio digitale e non autorizzata delle famose scarpe con la suola rossa.

Il tema affrontato dall’Avvocato generale Maciej Szpunar è particolare per il ruolo di Amazon, non è nuovo per l’approccio scelto del magistrato e comunque è alla vigilia di due regolamenti europei che potrebbero cambiare sensibilmente le regole del gioco.

Amazon ha, infatti, due nature: è un marketplace, e quindi un luogo di intermediazione tra venditore e acquirente, ma è anche un venditore di prodotti a proprio marchio. È proprio in questo spiraglio di potenziale ambiguità, agli occhi del compratore, che si è mossa l’analisi del magistrato europeo, le cui conclusioni sono che un navigatore mediamente preparato capisce di stare acquistando un prodotto “non Amazon”, ma solo intermediato da Amazon. Da qui l’esenzione di responsabilità per un intermediario che non aveva consapevolezza di quanto stava accadendo, e per legge non ha neppure un dovere di vigilanza attiva su tutto ciò che avviene nel suo spazio virtuale. Due anni fa un giudice della Corte d’appello della California (Cal. Ct. App., 4th Dist., D075738 – Bolger vs Amazon.com Inc.) aveva ritenuto Amazon responsabile per un prodotto difettoso comprato da un utente. Secondo il giudice se il gestore di una piattaforma diventa parte della attività ne assume oneri e onori. Amazon.com sarebbe così a tutti gli effetti un elemento del processo di vendita produttore-utente finale, gestendo in via esclusiva la comunicazione con il cliente, la messa a disposizione del prodotto, la logistica della consegna, il pagamento e la garanzia. Dunque il suo ruolo implica un’autonoma responsabilità. E proprio in questo nuovo approccio continentale di rendere internet uno spazio «trasparente e sicuro» che si sta muovendo il regolatore europeo con il Digital Service Act e con il Digital Market Act, due regolamenti ormai prossimi all’entrata in vigore, dopo aver recentemente visto raggiungere anche l’accordo politico.

La perdita d’innocenza degli intermediari digitali è chiaramente espressa nella norma del Dsa secondo cui se una piattaforma online consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, la stessa deve preventivamente e obbligatoriamente raccogliere una serie di dati anagrafici/commerciali dell’impresa, e poi anche verificarne la verità. Altrimenti rischia di essere considerata complice.


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Dott.ssa Margherita Susanna



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