La Commissione Tributaria Regionale del Veneto si espressa, a mezzo della sentenza 1505/2/2021 del 6 dicembre scorso, sulla tassabilità della plusvalenza (capital gain) derivante da operazioni di compravendita di bitcoin.
Nel caso di attività di compravendita di criptovalute, effettuata da persona fisica e avente evidenti fini speculativi (configurabili per i giudici tributari anche sulla base della rilevanza economica delle operazioni effettuate), ai proventi da plusvalenza va applicata un’imposta sostitutiva del 26%, così come specificato dal TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) in materia di tassabilità dei redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d'impresa e altri prodotti).
Oggetto della sentenza è l’appello dell’ADE contro un contribuente, il quale esigeva il rimborso delle imposte, da lui preventivamente versate, relative ai redditi maturati nel biennio 2014-2015 sotto forma di plusvalenza da operazioni di compravendita di bitcoin. Nello specifico il privato aveva provveduto al versamento di una quota del capital gain corrispondente all’aliquota sostitutiva sui redditi diversi del 26% (ex art.67, comma 1 e art 68, comma 5 e 6 TUIR).
Il contribuente presentava istanza di rimborso all’Agenzia sulla base dei chiarimenti presenti nella risoluzione 72/E del 2 settembre 2016; una risposta ad interpello che riguardava però il servizio di compravendita di Bitcoin fornito da una società ai propri clienti, e che si calava in un contesto fiscale nettamente differente da quello in cui si trovava invece l’istante.
La risoluzione delle Entrate prendeva, infatti, le mosse da una sentenza del 2015 della Corte di Giustizia Ue (causa C-264/14) che riguardava “operazioni di cambio della valuta virtuale bitcoin in una valuta tradizionale o viceversa”, che il privato intendeva effettuare tramite una società.
Facendo riferimento all’articolo 10, comma 1, n.3, Dpr 633/72 (TU iva) l’Agenzia aveva sottolineato come l’attività svolta dalla società in questione, remunerata attraverso commissione, dovesse rientrare tra le attività esenti ai fini iva; stabilendo come fosse invece tassabile il reddito proveniente dalle attività di mediazione finanziaria, al netto dei costi sostenuti.
La società secondo le Entrate non era, inoltre, tenuta ad agire come sostituto di imposta per i propri clienti, in quanto la compravendita di valute non genera redditi imponibili per persone fisiche (tassabili quindi come Irpef) se manca la finalità speculativa.
Secondo i giudici colui che ha presentato istanza, in questo caso, non si configura né come professionista autorizzato, detentore di partita iva e praticante con regolarità l’attività di compravendita valutaria, e né come società di mediazione. Si tratta, infatti, di un privato cittadino impegnato nella compravendita di valuta virtuale, la cui plusvalenza estratta deve essere tassata come reddito diverso.
Per studio MB
Roberto Costa
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