Il quesito è stato posto da un’associazione sindacale a seguito di lamentele di un tesserato di un’associazione, a cui erano stati rilevati i tratti biometrici, ovvero le impronte digitali, senza che vi fosse una specifica spiegazione, solamente per pura raccolta di presenze.
Il Garante privacy è quindi intervenuto in merito, sanzionando la società in questione, operante nel settore sportivo, per una quota pari ad euro 20.000 e disponendo che “erano stati violati i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato per scopi di ordinaria gestione (consentire maggiore velocità e snellezza dell’attività di rilevazione delle presenze) una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie”.
Da queste righe si evince quindi che il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se risulta strettamente necessario per adempiere a determinati obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie.
Invitiamo tutti i nostri clienti a prestare molta attenzione in materia di privacy in quanto tutto ciò che viene proposto non sempre risulta essere legittimo.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
Dott.ssa Roberta Girardi
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